Separazioni, divorzi e nullità

A Pescara, assistenza per cause di nullità matrimoniale e divorzi 

L'attività dello Studio Legale Iacobucci è incentrata massimamente sul diritto matrimoniale e sul diritto canonico, con particolare riferimento a separazioni, divorzi e cause di nullità di matrimonio dinanzi ai Tribunali Ecclesiastici e alla Rota romana.

Separazione e divorzio
La differenza tra i due istituti è la seguente: con la domanda di separazione i coniugi, acclarata una temporanea impossibilità di proseguire la convivenza, decidono di prendersi una “pausa di riflessione”, che consenta loro di stabilire successivamente se riprendere o concludere definitivamente il rapporto matrimoniale, mentre con l’istanza di divorzio i coniugi decidono di porre fine al loro matrimonio, con chiare implicazioni sul piano personale e patrimoniale.
Il codice riserva ai figli sia in caso di separazione che in caso di divorzio la più ampia tutela, che sarà oggetto di analisi caso per caso.
La separazione così come il divorzio potrà essere richiesta o in via consensuale, in caso di accordo dei coniugi, o in via giudiziale, se l’istanza sarà avanzata da uno solo di essi, con sostanziali differenze sia di costi che di tempi.
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Nullità di matrimonio e sue cause

L'Avvocato Antonella Iacobucci ha conseguito la laurea in Diritto Canonico ed è abilitata al patrocinio dinanzi alla Rota Romana.

Per il diritto canonico la validità del matrimonio origina dalla validità del consenso manifestato dagli sposi al momento della celebrazione delle nozze. Pertanto presupposto fondamentale per contrarre un matrimonio giuridicamente valido dal punto di vista canonico è la legittima manifestazione del consenso da parte dei futuri coniugi, ossia che esso sia espresso in modo libero, legittimo, privo di vizi o riserve mentali. Nel caso in cui tale presupposto venga a mancare, uno solo o entrambi i nubendi possono richiedere al Tribunale Ecclesiastico competente l’accertamento sull’invalidità giuridica del consenso matrimoniale espresso al momento delle nozze, ossia iniziare il giudizio di nullità del loro matrimonio.
Le cause di invalidità del consenso matrimoniale sono molteplici e interessano sia la sfera intellettiva (ignoranza dell’essenza del matrimonio; errore di persona o sulle qualità della comparte; dolo usato per raggirare la persona circa le sue qualità) sia quella volitiva (simulazione totale e parziale circa il matrimonio o una delle sue qualità essenziali; condizione apposta al consenso; violenza e timore usati per costringere la persona a sposarsi). Altra condizione essenziale per contrarre un matrimonio giuridicamente valido è rappresentata dalla capacità di ragione in senso assoluto di cui i nubendi devono essere dotati, oltre che critica e volitiva proporzionata al matrimonio, anche psichica relativamente all’assunzione degli obblighi essenziali del matrimonio.

Nel caso si voglia promuovere un giudizio di nullità di matrimonio è necessario esaminare a fondo la vicenda prematrimoniale degli sposi (periodo del fidanzamento), per valutare la validità del loro consenso prestato al momento delle nozze. Nel caso di giudizio di nullità di matrimonio deve precisarsi che la durata delle cause dipende prioritariamente dal carico di processi che il Tribunale Ecclesiastico e la Rota Romana devono smaltire seguendo un criterio cronologico di entrata delle stesse cause. 

L’esperienza professionale dello Studio Legale Iacobucci insegna che un giudizio di nullità matrimoniale ha una durata media di due anni. Deve infine precisarsi che per far sì che la sentenza canonica di nullità del matrimonio abbia valore giuridico in Italia è necessario promuovere idoneo giudizio di delibazione presso la Corte d’Appello competente attraverso un avvocato abilitato presso lo Stato italiano.

Differenze della nullità matrimoniale con l'istituto del divorzio

Mentre la dichiarazione di nullità prevede un accurato e approfondito accertamento da parte del Tribunale Ecclesiastico competente sulla sussistenza delle citate cause di invalidità del matrimonio al momento della sua celebrazione, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio prescinde da qualsiasi analisi in tal senso.
Tale chiara differenza sostanziale tra i due istituti produce una differenza importante sugli effetti dei relativi giudizi: mentre con la pronunzia di divorzio da parte del giudice civile il matrimonio cessa di produrre i suoi effetti “ex nunc” (da ora), ossia dal momento della pronunzia stessa, con la dichiarazione di nullità del matrimonio si sancisce che lo stesso non è mai nato e quindi i suoi effetti cessano “ex tunc” (da allora), ossia dal momento della sua celebrazione.
È logica conseguenza che le parti tornino ad essere rispettivamente nubile e celibe.
Deve comunque precisarsi che gli eventuali figli nati dal matrimonio non vengono affatto coinvolti nel giudizio di nullità ed anche le loro posizioni economiche (assegno di mantenimento) e personali (affidamento del genitore) non sono comunque oggetto di esame in questo tipo di giudizio.
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